Suicidio assistito, una decisione degna di Pilato: ecco l’errore dei giudici

 
 
di Aldo Vitale*
*Dottore di ricerca in Storia e Teoria generale del Diritto presso l’Università Tor Vergata di Roma

 

«Nella camera di consiglio di oggi, la Corte costituzionale ha rilevato che l’attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti. Per consentire in primo luogo al Parlamento di intervenire con un’appropriata disciplina, la Corte ha deciso di rinviare la trattazione della questione di costituzionalità dell’articolo 580 codice penale all’udienza del 24 settembre 2019»: così si legge nel comunicato rilasciato il 24 ottobre 2018 dall’Ufficio Stampa della Corte Costituzionale.

L’ordinanza è ancora tutta da leggere e da studiare, ma da questo scarno compendio del suo contenuto si possono comunque effettuare alcune considerazioni.

In primo luogo: emerge chiaramente come la Corte non abbia accolto la richiesta di dichiarare la illegittimità costituzionale dell’articolo 580 del Codice Penale che proibisce e sanziona l’assistenza al suicidio. Evidentemente, e implicitamente, e almeno per ora, la norma in questione è costituzionalmente legittima e non si può di certo eliminarla come se nulla fosse.

In secondo luogo: senza dubbio, però, rimettere la vicenda alla decisione del legislatore – se per un verso è cosa buona e giusta per evitare di indulgere in modo eccessivo in direzione della creatività della giurisprudenza che nei temi eticamente sensibili degli ultimi decenni si è spesso sostituita al legislatore discostandosi, all’un tempo, dal principio di separazione dei poteri, dal sentire comune, dai valori comunemente accettati e dai principi generali del diritto in virtù di un progressismo giurisdizionale dai tanto ambiziosi e rampanti quanto ideologici obiettivi –, per altro verso non può che destare preoccupazione dato che la legislazione sul punto è già esistente, introducendosi così il terzo rilievo che per ora si può muovere – anche se “ad occhi chiusi” – alla decisione della Consulta.

In terzo luogo: posta la premessa, infatti, ritenere che vi sia una vacatio legis in tema di fine vita appare quanto meno eccessivo in considerazione della fitta griglia di norme che proprio sul punto già esistono. L’articolo 580 del Codice Penale, infatti, è soltanto una delle norme volte a regolare il fine vita, esistendo, una intera costellazione di discipline orbitanti intorno a tale questione, come per esempio l’articolo 5 del Codice Civile che impedisce gli atti di disposizione del proprio corpo, l’articolo 579 del Codice Penale che vieta e sanziona l’omicidio del consenziente, la recente legge 219/2017 in tema di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento. Da questa chiosa della Corte Costituzionale si può intuire come, probabilmente, la Corte ritenga meritoriamente – ma soltanto da un punto di vista di metodo di diritto, e non già di merito – che spetti al legislatore valutare “politicamente” se siano maturi i tempi per modificare la legislazione italiana in senso pro-eutanasico; tuttavia, una cosa è demandare al legislatore una tale indagine per una eventuale emendatio juris, altra, invece, è ritenere che l’ordinamento sia carente su un punto sul quale non lo è.

 

Al di là di queste supposizioni, in attesa di leggere il testo della decisione della Consulta e di osservare le mosse del legislatore esortato in questa direzione, non si può fare a meno di ricordare, però, che un diritto di morire non è ipotizzabile come dimostra, tra i tanti esempi possibili, la corposa raccolta di studi sul tema pubblicata proprio da qualche giorno, ad opera dei giuristi del Centro Studi Livatino, sulla rivista “L-Jus”.

Come il diritto di morire in sé considerato non è configurabile, infine, neanche il diritto di assistenza al suicidio è possibile teorizzare, in quanto rappresenta l’avvio di quel pendio scivoloso che porterebbe non solo alla legalizzazione dell’eutanasia volontaria, ma anche di quella involontaria con specioso sacrificio dei diritti fondamentali dei più deboli, come ha avuto modo di precisare più di vent’anni or sono, con una prudenza e una sapienza giuridica profetiche e oggi, purtroppo, poco diffuse soprattutto tra il personale togato italiano e straniero, il Presidente della Corte Suprema degli Stati Uniti William Rehnquist per il quale, nel caso “Washington v. Glucksberg”, «il divieto di suicidio assistito può essere ragionevolmente correlato agli interessi dello Stato. Questi interessi includono il divieto di omicidio volontario e di preservazione della vita umana; prevenire il grave problema di sanità pubblica del suicidio, soprattutto tra i giovani, tra gli anziani e tra quelli affetti da dolore non trattato o da depressione o da altri disturbi mentali; proteggere l’integrità e l’etica della professione medica e mantenere il ruolo dei medici come coloro che hanno cura dei loro pazienti; proteggere i poveri, gli anziani, i disabili, i malati terminali e le persone di altri gruppi vulnerabili a causa dell’indifferenza, dei pregiudizi e delle pressioni psicologiche e finanziarie per cui si intende porre fine alla loro vita; evitare un possibile slittamento verso l’eutanasia volontaria e forse anche verso quella involontaria».

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17 commenti a Suicidio assistito, una decisione degna di Pilato: ecco l’errore dei giudici

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  1. Acero ha detto

    Non riesco a capire come mai l’attività di interpretazione dei giudici(in tal caso, costituzionali), la cui giurisprudenza, secondo l’articolo, sarebbe “creativa”, potrebbe porsi in contrasto col principio della separazione dei poteri, come se tale facoltà non sia attribuita proprio alla magistratura(e nella fattispecie, alla Consulta).
    Non male, poi, che nell’ultimo paragrafo si faccia riferimento proprio ad un pendio scivoloso, dato che quell’ultima argomentazione rappresenta un buon esempio della fallacia del piano inclinato…

    • Emanuele ha detto in risposta a Acero

      Di per sè “il pendio scivoloso” è certamente un argomento fallace. Non possiamo però far finta di non sapere cosa è successo negli altri paesi dove è stata legittimata l’eutanasia. Si passati in pochi anni dai malati terminali e sofferenti a persone depresse, disabilità minori, bambini, bambini contro il parere dei genitori.

      Il fatto che ammessa l’eutanasia per casi gravissimi poi essa si espanderà a casi sempre più lievi non è frutto della logica fallace del piano inclinato, ma delle premesse. Si deve fare attenzione a non cadere da una fallacia ad un’altra. Infatti, se dico che un masso che rotola giù da un pendio andrà sempre più in basso e più veloce, non è certo una fallacia… Ma deriva dalla legge di gravità, quindi dalle premesse.

      Per l’eutanasia in sostanza si dice: “il soggetto che è nella condizione X che gli provoca sofferenze insopportabili ha diritto al suicidio come forma estrema cessazione della sofferenza”. Allora ci sarà sempre un’altro soggetto che dirà: “la mia condizione Y mi provoca sofferenze insopportabili, anche io voglio il sudicio assistito”.

      Siccome non può esistere un criterio oggettivo per stabilire se una data condizione provoca un disagio psicofisico sopportabile o meno per un soggetto, non si potrà che accettare qualunque richiesta.

      Altrimenti violiamo il principio di uguaglianza: soggetti con alcune sofferenze hanno più diritti di altri con altre sofferenze.

      • Acero ha detto in risposta a Emanuele

        Emanuele,
        naturalmente, non è del tutto inverosimile che possa prodursi una situazione come quella da lei prospettata, ma da qui a presentarla come una necessaria conseguenza della legalizzazione dell’eutanasia, come fa l’autore dell’articolo, corre una bella differenza. Dedurre una conseguenza dalle premesse, come in un rapporto fra causa ed effetto, è possibile nell’ambito della logica e delle scienze, ma non in quello del diritto, che, purtroppo o per fortuna, non è governato dalla logica. Il testamento biologico, ad esempio, è stato approvato dal precedente governo, ma quello attuale sembra essere ben lungi dal proseguire su questa strada(tant’è che ha difeso la costituzionalità dell’art.580), e non mi sembra che la situazione sia destinata ad evolversi, almeno nel breve periodo.
        Non vedo, poi, per quale motivo si dovrebbe “accettare qualunque richiesta”: nei paesi in cui l’eutanasia è ammessa, a condizioni più o meno restrittive, mi pare che sia comunque subordinata all’autorizzazione da parte dei medici competenti(ed eventualmente, dei magistrati), che si guardano bene dal considerare un’influenza alla stregua di una malattia ingravescente ed incurabile: sarebbe in tal modo, piuttosto, che verrebbe violato il principio di uguaglianza, che infatti impone di trattare situazioni diverse in modo diverso.

        • Acero ha detto in risposta a Acero

          Aggiungo al mio primo commento che l’art. 580 c.p. è stato scritto nel 1930, e l’art. 5 c.c nel 1942, in un’epoca in cui le questioni sollevate dai temi dell’accanimento terapeutico e dell’eutanasia non erano neanche immaginabili. Oggi lo stato della tecnica e il sentire sociale sono ben diversi, e non mi sembra sostenibile ritenere che quelle norme siano ancora adeguate, nè che lo siano quelle della legge sul testamento biologico. Io capisco che l’autore dell’articolo sia pro-life, ma non può venire a dirci che qui non c’è una lacuna.

  2. Elena Manzoni di Chiosca ha detto

    Purtroppo la Magistratura italiana oramai è politicizzata fino ai massimi livelli, e la tutela dei più deboli, sancita dalla Costituzione, non è più garantita.

  3. lorenzo ha detto

    Vorrei far notare che la Corte costituzionale non si è comportata come pilato, ma ha affermato che il suicidio assistito, denominato ora “fine vita”, è da considerarsi un diritto individuale e che il legislatore dovrebbe meglio tutelare l’operato di chi, con alto sprezzo del pericolo ed altruistica dedizione, espone la propria vita a sacrifici indicibili al solo fine di ammazzare una persona stanca di vivere: la Corte costituzionale afferma infatti che tali encomiabili persone sono oggi lasciate prive di adeguata tutela giuridica e che il legislatore deve provvedere ad emanare leggi che dichiarino il cappato benefattore insigne dell’umanità.

  4. Aristarco De' Strigidi ha detto

    Della MIA vita e della MIA morte sono il solo ed unico responsabile.

    • Emanuele ha detto in risposta a Aristarco De' Strigidi

      Della tua vita direi che sono stati responsabili i tuoi genitori…

      Per la morte, il giorno che dovrai morire (non quello in cui vorrai, ma quello in cui dovrai) prova a dire: “be oggi non mi va, facciamo tra qualche giorno, me ne assumo tutta la responsabilità della scelta”. Se funziona, allora puoi definirti responsabile…

    • Franco ha detto in risposta a Aristarco De' Strigidi

      Peccato che tu chiedi e pretendi che lo Stato, medici, ospedali ed infermieri siano COMPLICI della TUA morte e del TUO suicidio. Ma non hai alcun diritto di farlo.

  5. Gianluca C. ha detto

    Altro che decisione pilatesca (né questa è l’interpretazione data dal collega Vitale, condivisibile in alcuni punti): la Corte di Cassazione ha lanciato un ultimatum:
    “Se il legislatore non interviene, interverremo noi”

  6. Gianluca C. ha detto

    pardon, Corte Costituzionale, lapsus

    • Emanuele ha detto in risposta a Gianluca C.

      Ma il quesito del tribunale di Milano non era, mi pare, chiedere a la Consulta se le attuali leggi sul fine vite siano sufficienti o corrette, ma se fosse costituzionale o meno l’articolo 580 del C.P… non era una domanda difficile e soprattutto non può essere subordinata a leggi che verranno, a meno che non siano leggi di revisione costituzionale.

      Ci vuole ancora un anno per decidere? Menomale sono i massimi esperti di diritto…

  7. Fabio ha detto

    In primo luogo: emerge chiaramente come la Corte non abbia accolto la richiesta di dichiarare la illegittimità costituzionale dell’articolo 580 del Codice Penale che proibisce e sanziona l’assistenza al suicidio

    L’articolo 580 non sanziona direttamente l’assistenza ma la determinazione e il rafforzamento del proposito

    Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione

    . Evidentemente, e implicitamente, e almeno per ora, la norma in questione è costituzionalmente legittima e non si può di certo eliminarla come se nulla fosse.

    Invece sì. L’articolo 580 è degli anni 30 e del tutto estraneo alla sensibilità della società attuale, non ha nulla a che vedere con gli episodi di cronaca in questione dove c’è stata agevolazione sì ma nessuno è stato istigato, anzi al contrario, l’eutanasia è stata espressione di una ferma volontà di autodeterminazione quindi è inutile prenderlo in considerazione.

    in direzione della creatività della giurisprudenza che nei temi eticamente sensibili degli ultimi decenni si è spesso sostituita al legislatore discostandosi, all’un tempo, dal principio di separazione dei poteri, dal sentire comune, dai valori comunemente accettati

    E’ proprio in direzione del sentire comune e dei valori comunemente accettati che la magistratura ha fatto valere adozioni gay e fecondazioni assistite.

    Se è propria la vita allora è propria anche la piena autodeterminazione nel disporne come uno vuole, affermando un principio di civiltà.

    che spetti al legislatore valutare “politicamente” se siano maturi i tempi per modificare la legislazione italiana in senso pro-eutanasico; tuttavia, una cosa è demandare al legislatore una tale indagine per una eventuale emendatio juris, altra, invece, è ritenere che l’ordinamento sia carente su un punto sul quale non lo è.

    E’ carente proprio di fronte agli episodi di cronaca in questione: DJFabo, come putroppo diversi altri, hanno dramamticamente epsresso le porprie volontà perfino di fronte al preseidente della Repubblcia, la legislazione attuale non tiene efficacemntemte conto di questa realtà.

    L’eutanasia deve diventare una realtà: si puo formulare l’ennesimo referendum dove la chiesa prenderà l’ennesimo schiaffo.

    un diritto di morire non è ipotizzabile come dimostra, tra i tanti esempi possibili, la corposa raccolta di studi sul tema pubblicata proprio da qualche giorno, ad opera dei giuristi del Centro Studi Livatino, sulla rivista “L-Jus”.

    Come il diritto di morire in sé considerato non è configurabile

    Il diritto di morire è pianamente configurabile e sussite se sussite il principio che la vita è propria.

    con specioso sacrificio dei diritti fondamentali dei più deboli,

    il Presidente della Corte Suprema degli Stati Uniti William Rehnquist per il quale, nel caso “Washington v. Glucksberg”, «il divieto di suicidio assistito può essere ragionevolmente correlato agli interessi dello Stato. Questi interessi includono il divieto di omicidio volontario e di preservazione della vita umana;

    Quindi la propria vita appartiene agli interessi dello Stato?

    proteggere i poveri, gli anziani, i disabili, i malati terminali e le persone di altri gruppi vulnerabili a causa dell’indifferenza, dei pregiudizi e delle pressioni psicologiche e finanziarie per cui si intende porre fine alla loro vita; evitare un possibile slittamento verso l’eutanasia volontaria e forse anche verso quella involontaria».

    e sono proprio i diritti dei più deboli e delle loro famiglie che vanno difesi dalla manipolazione di ciarlatni che promettono miracoli e guarigioni divine.

    L’eutanasia serve anche a questo.

    • diacono ha detto in risposta a Fabio

      Vorrei informarla che se lei ritiene che l’introduzione dell’eutanasia sia uno schiaffo alla Chiesa, lei si sbaglia di grosso.
      La Chiesa infatti insegna che se una persona decide volontariamente di mettere fine alla propria vita credendo di porre fine alle proprie sofferenze, quella persona rischia seriamente di iniziare, con la morte terrena, una vita di eterna sofferenza.
      Se la Chiesa ha torto nessuno potrà ovviamente venite a testimoniarlo ma, se la Chiesa ha ragione e fatta sempre salva l’infinita misericordia e giustizia di Dio, lei ha la più pallida idea di quale sorte attende coloro che, sperando di non soffrire più, volontariamente pongono fine alla propria vita?

    • Gianluca C. ha detto in risposta a Fabio

      L’articolo 580 non sanziona direttamente l’assistenza ma la determinazione e il rafforzamento del proposito

      No, è sanzionata anche l’assistenza. Ed è per questo che la Corte Costituzionale ha chiesto al legislatore d’intervenire: perché, in alcuni casi, rimangono

      prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti

      Il che, verosimilmente e in attesa della pubblicazione dell’ordinanza, significa che non si possono sussumere sotto la stessa fattispecie prevista e punita dall’art. 580 c.p. i casi di aiuto al suicidio, inteso quale decisione estemporanea (che – essa sì – non può essere istigata, incentivata o aiutata), insieme ai casi di assistenza all’eutanasia, intesa quale volontà libera e cosciente di non proseguire la propria esistenza in condizioni oggettivamente e soggettivamente intollerabili (ed invero libertà e dignità personale sono “gli altri beni costituzionalmente rilevanti”).
      Rebus sic stantibus, il rinvio della C.C., se non è il via libera all’eutanasia, poco ci manca.

      • lorenzo ha detto in risposta a Gianluca C.

        Questa volta concordo con te, come ho già scritto sopra, sul fatto che il pronunciamento della C. cost. (C.C. è un personaggio dei manga) sia un assist non indifferente all’introduzione dell’eutanasia.
        … tanto ormai, in Italia, la separazione dei poteri legislativo e giudiziario è andata a puttane da tempo!!!

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