Buon Natale da UCCR, torneremo il 2 gennaio 2017

Un saluto a tutti gli amici e i lettori di UCCR,
vorremmo scusarci innanzitutto per non aver potuto riprendere l’aggiornamento del sito web al termine dell’estate scorsa, così come avevamo annunciato.

Abbiamo vissuto mesi di preoccupazione per alcune difficoltà personali che hanno toccato uno dei responsabili della nostra redazione, anche per questo abbiamo esitato -probabilmente un po’ troppo- a pubblicare un comunicato in merito, apparso soltanto all’inizio di questo mese.

La buona notizia è che la situazione si è ristabilita e il 2 gennaio 2017 torneremo in attività, con la stessa modalità di prima, con la stessa passione per la verità e con la stessa volontà di rendere ragione della fede cristiana che abbiamo incontrato.

Anche con qualche difficoltà in più, purtroppo. Alcuni importanti collaboratori, infatti, non avranno lo stesso tempo a disposizione a motivo di comprensibili impegni familiari e lavorativi. È per questo che la redazione ha proposto di invitare chi tra voi -cari lettori, che avete a cuore la ricerca della verità attraverso l’uso di fede e ragione-, avrebbe piacere di aiutarci a continuare quest’opera. Come? Con la preparazione e la pubblicazione di articoli insieme a noi. E’ possibile farsi avanti contattando privatamente il nostro amministratore che cura la nostra presenza su Facebook.

Il secondo aiuto che vi chiediamo è quello di una donazione economica, per quanto ognuno può, per far fronte alle spese di gestione e permettere a chi, fra di noi, è impegnato quotidianamente nell’informare migliaia di lettori attraverso questo sito web, di dedicarvi il tempo necessario, sottraendolo inevitabilmente alla sua vita lavorativa e familiare. E’ possibile farlo cliccando sull’immagine qui sotto e seguendo le facili istruzioni.



 

Le nostre pubblicazioni riprenderanno, come già detto, il 2 gennaio 2017, gettando il cuore oltre l’ostacolo e fiduciosi di poter ripartire con lo stesso slancio nel presentare la credibilità della nostra fede. Ricordiamo infine che siamo anche presenti su Facebook, tramite una pagina e un gruppo ufficiali, su Twitter e su Youtube.

Cogliamo l’occasione per farvi i nostri migliori auguri, a voi e alle vostre famiglie, perché possiate vivere al meglio questi ultimi giorni di attesa alla venuta del Signore Gesù.

La redazione

30 commenti a Buon Natale da UCCR, torneremo il 2 gennaio 2017

  • lorenzo ha detto:

    Dio vi benedica.

  • Dario ha detto:

    In molti saranno felici di riavervi tra noi, specialmente in questi tempi difficili 😉

  • gladio ha detto:

    Forza ragazzi che c’è un sacco di carne al fuoco

  • Daniela67 ha detto:

    Felicissima di ritrovarvi, auguro a voi e a tutti i lettori del blog di passare in serenità il Santo Natale e tutte le feste. 🙂

  • Mansueto ha detto:

    Bentornati, e buon Natale anche a voi!

  • Klaus B ha detto:

    bentornati, vi riaggiungo alla barra dei preferiti …

  • luca ha detto:

    i migliori auguri di buon natale e che il Signore vi aiuti a superare tutte le difficoltá. Vi aspettiamo con affetto.

  • Vincent Vega ha detto:

    Bentornati cari amici e buon Santo Natale! Siccome il Santo Padre è stato messo sotto impeachement, e gli sono stati posti dei Dubia del tutto pretestuosi (visto che ogni risposta a tali Dubia -ovvero cinque SI- è deducibile dalla semplice lettura di Al confrontato col Catechismo), all’ennesima tirata di Brandmüller, che afferma che ” Chi pensa che l’adulterio persistente e la ricezione della Santa Comunione sono compatibili è un eretico e promuove scisma.” ho deciso di rispondere coi miei cinque Dubia:

    1) continuano ad essere validi gli insegnamenti del Catechismo ai paragrafi 1857 ( “Perché un peccato sia mortale si richiede che concorrano tre condizioni: « È peccato mortale quello che ha per oggetto una materia grave e che, inoltre, viene commesso con piena consapevolezza e deliberato consenso.”) e 1860 (Perché un peccato sia mortale si richiede che concorrano tre condizioni: « È peccato mortale quello che ha per oggetto una materia grave e che, inoltre, viene commesso con piena consapevolezza e deliberato consenso.”)?;

    2) qualora la risposta al primo dubium fosse affermativa, continua quindi ad essere valida la tradizionale distinzione tra peccato materiale (grave quanto alla materia) e peccato formale (dove oltre alla gravità della materia vi è anche la piena imputabilità soggettiva), fino ad oggi riconosciuto come il solo che, se non perdonato, oltre ad escludere dalla Comunione priva l’uomo della Grazia santificante e, se non rimesso tramite il Sacramento della Riconciliazione o un atto di contrizione vera in punto di morte, conduce alla dannazione?;

    3) qualora le risposte ai primi due dubia fossero affermative, tali risposte continuano ad essere valide valide riguardo a tutti i peccati, compreso l’adulterio, oppure si dovrà ritenere che quest’ultimo sia un peccato speciale, di una gravità tutta particolare tale che basta compierlo materialmente perché chi lo compie sia ipso facto privo della Grazia Santificante anche qualora non vi siano le altre due condizioni previste dalla dottrina tradizionale della Chiesa?;

    4) le condizioni imposte da Familiaris Consortio n.84, raeconciliatio et paenitentia” N.34 e Sacramentum caritatis” n.29 per l’accesso alla Comunione di chi vive in stato di peccato grave oggettivo sono dimostrabilmente dogmatiche e, di conseguenza, infallibili e irreformabili?;

    5) qualora la risposta al quarto dubium fosse negativa, e quelle disposizioni non fossero di carattere dogmatico e siano, quindi; passibili di riforma,, continua ad essere valido il Canone 331 del diritto canonico “Il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l’ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, è capo del Collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale; egli perciò, in forza del suo ufficio, ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente” che afferma la piena potestà del Papa sull’intera Chiesa e, quindi, il suo pieno diritto di modificare discipline non più ritenute utili alla salus animarum, oppure si dovrà ritenere che il Papa abbia tale potere solo quando concessogli da Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Walter Brandmüller, Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Raymond Leo Burke, Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Carlo Caffarra e Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Joachim Meisner?;

    Sarebbe bello che rispondesse, lui e i suoi tre sodali (nonché coloro che stanno dalla loro parte), a questi miei dubia:

  • Sophie ha detto:

    Bentornati e buon Natale!

  • Vincent Vega ha detto:

    Ho scritto quel post giusto per darvi magari uno spunto quando rientrerete il 2 Gennaio. 😉

    Tempo fa avevo, dottrina alla mano, dato anche le mie risposte ai cinque Dubia dei quattro cavalieri della cappamagna (oggi invece ho scritto i miei cinque Dubia per loro di getto 😉 )

    Abbiamo parlato nel recente passato di un impasse del Papa. Se risponde direttamente, con un “Sì” o con un “No” ai Dubia o sconfessa la dottrina della Chiesa o sconfessa l’Amoris Laetitia, nelle sue noticine”.

    Ma le risposte si trovano in Al, e sono rispettivamente SI a tutti i Dubia.

    Ovvero

    1. Si chiede se, a seguito di quanto affermato in “Amoris laetitia” nn. 300-305, sia divenuto ora possibile concedere l’assoluzione nel sacramento della Penitenza e quindi ammettere alla Santa Eucaristia una persona che, essendo legata da vincolo matrimoniale valido, convive “more uxorio” con un’altra, senza che siano adempiute le condizioni previste da “Familiaris consortio” n. 84 e poi ribadite da “Reconciliatio et paenitentia” n. 34 e da “Sacramentum caritatis” n. 29. L’espressione “in certi casi” della nota 351 (n. 305) dell’esortazione “Amoris laetitia” può essere applicata a divorziati in nuova unione, che continuano a vivere “more uxorio”?

    La risposta è SI. Amoris Laetitia ha cambiato queste disposizioni pastorali passate, ovviamente mantenendo fermo il fatto che solo chi è in stato di Grazia possa essere ammesso alla Comunione.

    Ora, i divorziati risposati, se non vogliono smettere di avere rapporti col partner, possono essere assolti? Se il Confessore valuta che vi siano circostanze attenuanti che evitino a queste persone di peccare mortalmente la risposta è SI.

    Volete un esempio? Pronti: ad esempio una donna giovane che è stata lasciata dal marito e si è risposata. Imporle di lasciare il proprio partner o di risolversi a vivere in castità assoluta potrebbe portare alla dissoluzione dell’unione, cosa che la donna non potrebbe permettersi, qualora vi fossero figli di mezzo, senza contare che c’è anche il partner di mezzo, che si presume sia un essere umano con dei sentimenti.

    In questo caso avremmo la fattispecie di cui ha parlato Amoris Laetitia 301, dove si afferma che

    “La Chiesa possiede una solida riflessione circa i condizionamenti e le circostanze attenuanti. Per questo non è più possibile dire che tutti coloro che si trovano in qualche situazione cosiddetta “irregolare” vivano in stato di peccato mortale, privi della grazia santificante. I limiti non dipendono semplicemente da una eventuale ignoranza della norma. Un soggetto, pur conoscendo bene la norma, può avere grande difficoltà nel comprendere «valori insiti nella norma morale»[339] o si può trovare in condizioni concrete che non gli permettano di agire diversamente e di prendere altre decisioni senza una nuova colpa.”

    E in questo caso è proprio così (cioè ci troviamo in una situazione dove, molto spesso, agire diversamente porterebbe tale donna ad una nuova colpa, specie se si tratta di una coppia ancora giovane) perché quella donna si troverebbe in un buco senza uscita, dove o manda all’aria la nuova unione (con tanti saluti all’educazione dei figli ma in fondo ehi, cari legalisti, chi se ne importa giusto? Dopotutto sono figli di adulteri, figli di serie B ) per un uomo che tanto non tornerà più, oppure dovrebbe andare all’inferno.

    In questo caso la Chiesa, per il bene di quest’anima, potrà evitare di metterla in un buco senza uscita liberando la sua coscienza da tale peso.

    2. Continua ad essere valido, dopo l’esortazione postsinodale “Amoris laetitia” (cfr. n. 304), l’insegnamento dell’enciclica di San Giovanni Paolo II “Veritatis splendor” n. 79, fondato sulla Sacra Scrittura e sulla Tradizione della Chiesa, circa l’esistenza di norme morali assolute, valide senza eccezioni, che proibiscono atti intrinsecamente cattivi?

    Chiaramente anche qui la risposta è SI.

    Infatti mai in Amoris Laetitia si afferma che la nuova unione sia lecita. Non a caso Papa Francesco, in Amoris Laetitia paragrafo 305, parla con la massima chiarezza di “situazione OGGETTIVA di peccato”.

    Cito Amoris Laetitia

    305. ” A causa dei condizionamenti o dei fattori attenuanti, è possibile che, entro una situazione oggettiva di peccato – che non sia soggettivamente colpevole o che non lo sia in modo pieno – si possa vivere in grazia di Dio, si possa amare, e si possa anche crescere nella vita di grazia e di carità, ricevendo a tale scopo l’aiuto della Chiesa.[351] Il discernimento deve aiutare a trovare le strade possibili di risposta a Dio e di crescita attraverso i limiti. Credendo che tutto sia bianco o nero, a volte chiudiamo la via della grazia e della crescita e scoraggiamo percorsi di santificazione che danno gloria a Dio. Ricordiamo che «un piccolo passo, in mezzo a grandi limiti umani, può essere più gradito a Dio della vita esteriormente corretta di chi trascorre i suoi giorni senza fronteggiare importanti difficoltà».[352] La pastorale concreta dei ministri e delle comunità non può mancare di fare propria questa realtà.”

    Come vedete il Papa afferma chiaramente che i divorziati risposati a fronte di un primo matrimonio valido che vivono more uxorio siano in una situazione OGGETTIVA di peccato. Questo significa che consumare gli atti propri dei coniugi in tale situazione sia una cosa negativa senza se e senza ma, quanto all’oggetto (altrimenti non si parlerebbe di situazione oggettiva di peccato). Nondimeno il Papa, basandosi sul Catechismo, afferma che anche in una situazione oggettiva di peccato possano darsi attenuanti e circostanze concrete che rendano il soggetto, che pur compie un atto secondo la dottrina intrinsecamente malvagio, non imputabile di colpa mortale.

    Ciò è conforme alla dottrina cattolica o è una “novità eretica”?

    Basta leggere il Catechismo al numero 1860 per rispondere
    ” Gli impulsi della sensibilità, le passioni possono ugualmente attenuare il carattere volontario e libero della colpa; come pure le pressioni esterne o le turbe patologiche. Il peccato commesso con malizia, per una scelta deliberata del male, è il più grave.”

    Quindi no, non si tratta di una novità eretica, ma di un qualcosa basato interamente sul Catechismo.

    ” 3. Dopo “Amoris laetitia” n. 301 è ancora possibile affermare che una persona che vive abitualmente in contraddizione con un comandamento della legge di Dio, come ad esempio quello che proibisce l’adulterio (cfr. Mt 19, 3-9), si trova in situazione oggettiva di peccato grave abituale (cfr. Pontificio consiglio per i testi legislativi, Dichiarazione del 24 giugno 2000)?”

    Assolutamente si, e anche qui per avere risposta a questa domanda era sufficiente leggersi Amoris Laetitia, dove il Papa al paragrafo 305 ricorda che quelle persone sono in una situazione oggettiva di peccato. Più chiaro di così si muore.

    ” 4) Dopo le affermazioni di “Amoris laetitia” n. 302 sulle “circostanze attenuanti la responsabilità morale”, si deve ritenere ancora valido l’insegnamento dell’enciclica di San Giovanni Paolo II “Veritatis splendor” n. 81, fondato sulla Sacra Scrittura e sulla Tradizione della Chiesa, secondo cui: “le circostanze o le intenzioni non potranno mai trasformare un atto intrinsecamente disonesto per il suo oggetto in un atto soggettivamente onesto o difendibile come scelta”?”

    Anche qui la risposta è indubbiamente si. Infatti il Papa non afferma che un atto intrinsecamente cattivo definito tale dalla dottrina possa essere difeso in se come bene a cui tendere ma afferma altresì che, pur rimanendo l’oggettività dell’atto (negativo) le circostanze possano rendere la persona non imputabile di colpa mortale.

    In altre parole, non esistono situazioni che possano rendere un secondo matrimonio accettabile “in se”, che possano coonestarlo in “in se” (e questa è la ragione per la quale la dottrina cattolica non può accettare l’oikonomia ortodossa), ma esistono circostanze che, pur lasciando inalterata la gravità dell’atto in se, rendono il soggetto che lo compie non pienamente imputabile di colpa grave, e che fanno si che, pur compiendo tale atto, la Grazia di Dio non venga uccisa in lui, e che quindi possa partecipare alla Comunione anche senza mutare vita.

    Naturalmente qui bisogna applicare un attento discernimento, perché se ci possono essere circostanze attenuanti che rendano la colpa soggettiva di un divorziato risposato assente o solo veniale, è altrettanto vero che non in tutti i casi tal circostanze ci sono.

    ” 5) Dopo “Amoris laetitia” n. 303 si deve ritenere ancora valido l’insegnamento dell’enciclica di San Giovanni Paolo II “Veritatis splendor” n. 56, fondato sulla Sacra Scrittura e sulla Tradizione della Chiesa, che esclude un’interpretazione creativa del ruolo della coscienza e afferma che la coscienza non è mai autorizzata a legittimare eccezioni alle norme morali assolute che proibiscono azioni intrinsecamente cattive per il loro oggetto?”

    Anche qui la risposta è assolutamente si.

    Tuttavia, oltre a quanto detto sopra sulle circostanze attenuanti (che rendono la persona meno libera di agire bene e quindi non vi è deliberato consenso, una delle tre condizioni necessarie perché vi sia peccato mortale quando si commette un atto malvagio quanto alla materia), la dottrina della Chiesa riconosce l’esistenza della coscienza incolpevolmente erronea.

    Anche nel Vademecum per Confessori del 1997, dove si tratta della problematica della contraccezione, viene ricordato questo principio http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1344740?refresh_ce

    Principio che viene rispolverato in Amoris Laetitia, dove si afferma

    ” la Chiesa possiede una solida riflessione circa i condizionamenti e le circostanze attenuanti. Per questo non è più possibile dire che tutti coloro che si trovano in qualche situazione cosiddetta “irregolare” vivano in stato di peccato mortale, privi della grazia santificante. I limiti non dipendono semplicemente da una eventuale ignoranza della norma. Un soggetto, pur conoscendo bene la norma, può avere grande difficoltà nel comprendere «valori insiti nella norma morale»”

    Oggi, nella società contemporanea, dove non esiste più un’educazione pervasivamente cristiana come nell’epoca pre industriale, le persone, anche cattoliche, spesso hanno una coscienza deformata da un’educazione famigliare e sociale che cattolica non è stata, e per questo la loro coscienza è diventata come dire “cieca” di fronte a certe insegnamenti sessuali della Chiesa, in una società dominata dal pansessualismo.

    Ergo, sebbene la coscienza non sia autorizzata a legittimare eccezionI alle norme morali assolute, possono darsi casi nei quali la coscienza di un adulto formula un giudizio incolpevolmente erroneo, e in questi casi i confessori sono chiamati a rispettare la coscienza del fedele, pur cercando, col tempo, di farlo progredire verso l’ideale vero.

    Ripeto, tale concetto non è affatto nuovo di Amoris Laetitia, ma è stato già messo in evidenza da San Giovanni Paolo II col vademecum per Confessori del 1997 http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1344740?refresh_ce

    E tale dottrina, manco a dirlo, è anch’essa fondata sul Catechismo ai paragrafi 1859 e 1860 , dove si afferma

    “1859 Perché il peccato sia mortale deve anche essere commesso con piena consapevolezza e pieno consenso. Presuppone la conoscenza del carattere peccaminoso dell’atto, della sua opposizione alla Legge di Dio. Implica inoltre un consenso sufficientemente libero perché sia una scelta personale. L’ignoranza simulata e la durezza del cuore 117 non diminuiscono il carattere volontario del peccato ma, anzi, lo accrescono.

    1860 L’ignoranza involontaria può attenuare se non annullare l’imputabilità di una colpa grave. Si presume però che nessuno ignori i principi della legge morale che sono iscritti nella coscienza di ogni uomo. Gli impulsi della sensibilità, le passioni possono ugualmente attenuare il carattere volontario e libero della colpa; come pure le pressioni esterne o le turbe patologiche. Il peccato commesso con malizia, per una scelta deliberata del male, è il più grave.”

    Come vedete, sebbene nel Catechismo si affermi che, normalmente, la coscienza sia avvertita dei principi della legge morale, si ammette anche la possibilità che la coscienza possa essere erronea e ignorante (riguardo al bene) senza colpa del soggetto.

    Infatti quando scrive

    “Presuppone la conoscenza del carattere peccaminoso dell’atto, della sua opposizione alla Legge di Dio”

    La conoscenza per l’appunto non è solo legata al “sapere che esiste una norma” ma all’interiorizzarla.

    Se per tutte o quasi le coscienze (psicopatici a parte) è facile riconoscere la peccaminosità dell’omicidio volontario, la dottrina sessuale della Chiesa è certamente più problematica, specialmente per individui cresciuti nella società contemporanea.

    Ad esempio, secondo la dottrina irreformabile della Chiesa, anche il bacio alla francese tra fidanzati è peccato mortale, anche “sine periculo pollutionis”.

    Cito infatti Papa Alessandro VII (il testo in questione si trova nella lista delle proposizioni dei “Lassisti” (corrente teologica che, come dice il nome, proponeva norme morali “rilassate” ed è la proposizione numero 40. Il testo si trova al numero 2060 del Denzinger edizione bilingue, ovvero il testo che contiene tutte le definizioni dogmatiche della Chiesa in tema di fede e morale)

    “Est probabilis opinio, quae dicit, esse tantum veniale osculum habitum ob delectationem carnalem et sensibilem, ques ex osculo oritur, excluso periculo consensus ulterioris et pollutionis”
    Traduzione:
    è condannata la sentenza per cui ….”E’ probabile l’opinione che ritiene essere soltanto peccato veniale (n.d.r.: quindi anche per i lassisti si tratta comunque di peccato, anche se solo veniale) il bacio dato per il piacere carnale e sensibile che proviene dal bacio, una volta evitato il pericolo di un coinvolgimento ulteriore….”.

    Tuttavia oggi è ben difficile che la coscienza delle persone possa riconoscere un simile assunto.

    Ora, ho fatto questo esempio estremo per illustrare la problematica di cui parlo quando, in unione con la Chiesa e la sua dottrina, affermo che possa esistere la coscienza incolpevolmente erronea.

    Se può esistere per il bacio può esistere anche per altri peccati, e ciò non rende tali atti leciti in se, ma rende la persona che li compie non imputabile.

    Perciò come vedete è estremamente facile rispondere ai Dubia, Catechismo alla mano la dottrina non è cambiata di uno iota.

    • lorenzo ha detto:

      Che strano, io sapevo che sta scritto: “… va e non peccare più…”,
      e tu mi vieni a dire che l’esatta interpretazione di quelle parole è: va e continua a peccare perché non sai quello che fai ed inoltre quello che prima era peccato oggi non lo è più?

      • Vincent Vega ha detto:

        Se io avessi scritto ciò che hai detto avresti ragione, ma mi sono limitato a riportare il Catechismo e la dottrina cattolica.

        Poi come ho chiesto nel terzo dubia qui https://www.uccronline.it/2016/12/23/buon-natale-da-uccr-torneremo-il-2-gennaio-2017/#comment-181442 se l’adulterio è un peccato diverso dagli altri, che basta la materia grave per peccare mortalmente senza le altre due condizioni allora la cosa va chiarita magisterialmente.

        Perciò la tua obiezione è completamente scentrata con quanto ho scritto.

        • lorenzo ha detto:

          Che l’adulterio sia un peccato diverso dagli altri sta scritto nei Vangeli, se ritieni ancora valido quello che affermano…

          • Vincent Vega ha detto:

            L’adulterio è un peccato grave come gli altri peccati gravi, è perché sia mortale ci vogliono le tre condizioni come per gli altri.

            Se affermi il contrario sei tu che devi portarmi un testo Magisteriale/dogmatico a riprova della tua posizione, che dimostri che una donna picchiata dal marito che si risposa pecca in maniera più grave di un camorrista che scioglie la gente nell’acido.

            Avevo chiesto di argomentare dottrina alla mano, non per ideologia; evidentemente il messaggio non è stato recepito.

            • lorenzo ha detto:

              … rispose l’adultera: Signore, mio marito mi picchiava ed adesso che ho trovato un uomo vero che mi ama e mi rispetta tu mi dici di non peccare più? Come sei dogmatico…

              • Vincent Vega ha detto:

                ” rispose l’adultera: Signore, mio marito mi picchiava ed adesso che ho trovato un uomo vero che mi ama e mi rispetta tu mi dici di non peccare più? Come sei dogmatico…”

                Sto ancora aspettando, lanciatore di pietre.

                Se non riesci a dimostrarlo ammetti di aver detto una cazzata e stai muto.

                • Sophie ha detto:

                  Ragazzi cerchiamo di stare tranquilli pur nella diversità di pensiero, altrimenti diventiamo come quella bolgia infernale dell’uaar. Noi non siamo come loro. 🙂

                • lorenzo ha detto:

                  Anche se oggi le leggi positive odiene non condannano l’adulterio ma lo incoraggiano, il vivere in adulterio ha forse smesso di essere un peccato?

                  • Vincent Vega ha detto:

                    No, sei tu che continui a non capire quanto scrivo (purtroppo): l’adulterio continua ad essere peccato oggettivo e non esistono attenuanti che possano coonestare N secondo matrimonio quanto alla materia del peccato.

                    Ma le attenuanti possono togliere l’imputabilità al divorziato, e quindi renderlo libero dal peccato mortale sebbene viva in una situazione oggettivamente disordinata, e questo è quanto affermato in Al 302, dove si scrive “un giudizio negativo su una situazione oggettiva non implica un giudizio sull’imputabilità o sulla colpevolezza della persona coinvolta.” e Al 305 dove si scrive ” a causa dei condizionamenti e dei fattori attenuanti è possibile che entro una situazione oggettiva di peccato – che non sia soggettivamente colpevole o che non lo sia in modo pieno – si possa vivere in grazia di Dio, si possa amare, e si possa anche crescere nella vita di grazia e di carità, ricevendo a tale scopo l’aiuto della Chiesa.”

                    Sono mesi che chiedo, sia in altri blogs che su Facebook, cosa vi sarebbe di dotrrihalmente erroneo in questo, ma nessuno è stato in grado di rispondermi, se non frasi fatte e ideologia della peggior specie.

          • Vincent Vega ha detto:

            Lorenzo, sto aspettando la dimostrazione di questa tua stro…. Ehm sentenza apodittica “Che l’adulterio sia un peccato diverso dagli altri sta scritto nei Vangeli”.

            Tu affermi che l’adulterio è peggio dell’omicidio, della corruzione, dell’idolatria, della bestemmia ecc ecc, e che mentre per questi peccati occorrono le tre condizioni scritte nel Catechismo perché vi sia peccato mortale, ovvero materia grave, piena avvertenza e deliberato consenso, per i risposati non sarebbe così, e per tale peccato basterebbe la materia grave da sola per privare la Grazia.

            Sto aspettando la dimostrazione di questo assunto.

            Io affermo che l’adulterio è un peccato grave esattamente quanto gli altri peccati gravi e che, come per gli altri, se non vi è piena avvertenza e/o deliberato consenso il peccato non è mortale, se tu affermi il contrario l’onere della orova è tutto su di te.

            Forza quindi, caro il mio lanciatore di pietre. Io sono qui.

            • lorenzo ha detto:

              L’omicidio è un peccato che ha un inizio ed ha una fine, l’adulterio è uno stato di vita in peccato: riesci ad afferrare la differenza?

              • Vincent Vega ha detto:

                Si, e ribadisco che, pur in uno stato oggettivo di peccato continuato, si possa essere in Grazia di Dio, se vi sono attenuanti che facciano si che non ci sia peccato mortale.

                Sei in grado di dimostrare l’erroneità di questa mia tesi oppure no?

      • Vincent Vega ha detto:

        Per essere chiari: è ovvio che l’adulterio rimanga peccato oggettivo, ma questo non significa che chiunque abbia avuto la disgrazia di fallire un matrimonio o fa come Origene oppure è un stato costante di peccato mortale.

        A meno che, ripeto, per chi è in seconde nozze non valga quanto scritto nel Catechismo al paragrafo 1860 “Si presume però che nessuno ignori i principi della legge morale che sono iscritti nella coscienza di ogni uomo. Gli impulsi della sensibilità, le passioni possono ugualmente attenuare il carattere volontario e libero della colpa; come pure le pressioni esterne o le turbe patologiche. Il peccato commesso con malizia, per una scelta deliberata del male, è il più grave.”

        Io non sto affermando che sicuramente chi è in seconde nozze non sia in peccato mortale, nè sto affermando che sicuramente lo sia. Affermò che la cosa va valutata singolarmente, poichè ogni caso è a se e ha una storia particolare e diversa dagli altri.

        Nessuno dice di assumere l’innocenza di default, ma nemmeno si può presumere la colpevolezza; discernimento, punto.

        Se questo vale per gli altri peccato è giusto che valga anche per chi è in seconde nozze.

        Anche se è una cosa che molti non sanno, San Giovanni Paolo II aveva richiesto lo stesso approccio, da parte dei Confessori, per i coniugi facenti uso di contraccezione http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1344740

        Cito da quel documento

        “La novità del documento – concludeva padre Muraro – consiste nell’ammettere che la coscienza possa formulare in modo incolpevole un giudizio diverso da quello del magistero gerarchico, e possa applicare questo giudizio alla sua vita individuale, tenendo conto delle particolari circostanze in cui si trova a vivere.

        “Da qui nasce la necessità per il confessore di riflettere su due punti. Il primo riguarda la coscienza e il posto che occupa nella vita morale della persona. Il secondo riguarda la possibilità di esprimere un giudizio sulla contraccezione diverso dal giudizio del magistero. Il confessore deve ripercorrere il cammino che porta il fedele a questa diversità di giudizio: perché solo conoscendo questo cammino può intervenire in modo rispettoso e convincente nella sua vita, per aiutarlo a superare il giudizio erroneo”

        E questo, si dica quel che si vuole, è praticamente il capitolo VIII di Amoris Laetitia in tutto e per tutto, solo che si tratta di un documento promulgato sotto San Giovanni Paolo II.

        Accettare questo documento, che da 20 anni plasma la pastorale dei Confessori verso le coppie facenti uso di contraccezione, e rifiutare Al, è contraddittorio, a meno che non si dimostri il valore dogmatico e irrefformabile di FC84, raeconciliatio et penitentia 34 e Sacramentum caritatis 29. Il problema è che di dogma non si tratta, e quindi un Papa può a tutti gli effetti cambiare quella disciplina http://isoladipatmos.com/i-divorziati-risposati-e-quei-teologi-che-strumentalizzano-la-familiaris-consortio-di-san-giovanni-paolo-ii/

        Io sopra ho esposto cinque Dubia, chi vuole rispondere dottrina alla mano (e non per ideologia) è benvenuto.

        • lorenzo ha detto:

          O l’adulterio c’è o non c’è…
          … il vostro parlare sia: Sì, sì; o no, no: quel che vi è di più proviene dal maligno…

          • Vincent Vega ha detto:

            Nessuno mette in dubbio che ci sia adulterio se ci si risposa a seconda di un primo matrimonio valido, ciò che si mette in dubbio è che vi sia ipso facto peccato mortale, visto che il Catechismo afferma al numero 1857 ” perché un peccato sia mortale si richiede che concorrano tre condizioni: « È peccato mortale quello che ha per oggetto una materia grave e che, inoltre, viene commesso con piena consapevolezza e deliberato consenso.”) e 1860 (L’ignoranza involontaria può attenuare se non annullare l’imputabilità di una colpa grave. Si presume però che nessuno ignori i principi della legge morale che sono iscritti nella coscienza di ogni uomo. Gli impulsi della sensibilità, le passioni possono ugualmente attenuare il carattere volontario e libero della colpa; come pure le pressioni esterne o le turbe patologiche. Il peccato commesso con malizia, per una scelta deliberata del male, è il più grave.””

            Ergo io affermo che, anche in una situazione oggettiva di peccato come un secondo matrimonio, sia possibile essere in Grazia di Dio, se manca uno delle condizioni per il peccato mortale.

            Che poi è ciò che afferma Al

            “302. Riguardo a questi condizionamenti il Catechismo della Chiesa Cattolica si esprime in maniera decisiva: «L’imputabilità e la responsabilità di un’azione possono essere diminuite o annullate dall’ignoranza, dall’inavvertenza, dalla violenza, dal timore, dalle abitudini, dagli affetti smodati e da altri fattori psichici oppure sociali».[343] In un altro paragrafo fa riferimento nuovamente a circostanze che attenuano la responsabilità morale, e menziona, con grande ampiezza, l’immaturità affettiva, la forza delle abitudini contratte, lo stato di angoscia o altri fattori psichici o sociali.[344] Per questa ragione, un giudizio negativo su una situazione oggettiva non implica un giudizio sull’imputabilità o sulla colpevolezza della persona coinvolta.[345] Nel contesto di queste convinzioni, considero molto appropriato quello che hanno voluto sostenere molti Padri sinodali: «In determinate circostanze le persone trovano grandi difficoltà ad agire in modo diverso. […] Il discernimento pastorale, pur tenendo conto della coscienza rettamente formata delle persone, deve farsi carico di queste situazioni. Anche le conseguenze degli atti compiuti non sono necessariamente le stesse in tutti i casi».[346]”

            305. A causa dei condizionamenti o dei fattori attenuanti, è possibile che, entro una situazione oggettiva di peccatoche non sia soggettivamente colpevole o che non lo sia in modo pieno – si possa vivere in grazia di Dio, si possa amare, e si possa anche crescere nella vita di grazia e di carità, ricevendo a tale scopo l’aiuto della Chiesa.[351] Il discernimento deve aiutare a trovare le strade possibili di risposta a Dio e di crescita attraverso i limiti. Credendo che tutto sia bianco o nero, a volte chiudiamo la via della grazia e della crescita e scoraggiamo percorsi di santificazione che danno gloria a Dio. Ricordiamo che «un piccolo passo, in mezzo a grandi limiti umani, può essere più gradito a Dio della vita esteriormente corretta di chi trascorre i suoi giorni senza fronteggiare importanti difficoltà».[352] La pastorale concreta dei ministri e delle comunità non può mancare di fare propria questa realtà.”

            Ribadisco, per continuare a sostenere l’esclusione dei divorziati risposati dalla Comunione e dell’assoluzione occorre che:

            1) si dimostri dottrina alla mano le condizioni imposte da Familiaris Consortio siano dimostrate essere dogmatiche e irreformabili, e che un Papa non possa cambiarle;

            2) si dimostri dottrina alla mano le attenuanti e la coscienza incolpevolmente erronea che la Chiesa riconosce possano valere per ogni peccato (compreso l’omicidio), non valgano per l’adulterio, e che l’adultero commette peccato mortale sempre e comunque, e che per lui quanto scritto al 1857 e 1860 del Catechismo non vale.

            È possibile dimostrare ciò dottrina alla mano? Se si, lo si faccia. L

            Io sono qui, non scappo mica.

            • lorenzo ha detto:

              1) Nessuno, nemmeno il Papa, può sciogliere un valido vincolo matrimoniale e “… chiunque ripudia sua moglie… e ne sposa un’altra, commette adulterio.”
              2) Si può forse vivere in omicidio come si può vivere in adulterio?

              • Vincent Vega ha detto:

                I casi sono due: o non leggi ciò che scrivo o lo leggi ma non lo capisci.

                “Nessuno, nemmeno il Papa, può sciogliere un valido vincolo matrimoniale”

                Nè io ho mai affermato il contrario.

                ” chiunque ripudia sua moglie… e ne sposa un’altra, commette adulterio.”

                E chi lo mette in dubbio?

                “Si può forse vivere in omicidio come si può vivere in adulterio?”

                Domanda insensata.

                L’adulterio è un atto, prima ancora che uno stato, infatti coloro che, pur vivendo con un’altra persona, si astenevano dagli atti propri dei coniugi erano già ammessi alla Comunione con San Giovanni Paolo II.

                Il punto è che i risposati possono avere (come da Catechismo 1860) delle attenuanti che facciano si che, pur non astenendosi dal far l’amore col nuovo partner, non commettano peccato mortale, ad esempio nel caso di una donna che ha dei figli nati dalla nuova unione ed è ancora giovane e sa che imporre al marito la castità assoluta porterebbe alla fine dell’unione con conseguente grave danno per l’educazione dei figli, oppure in casi di coscienza incolpevolmente erronea.

                Infatti la piena avvertenza del peccato (una delle tre condizioni necessarie perché il peccato sia mortale) non si ha solo avendo conoscenza della norma (quella che in Magistero viene chiamata “cognitio conceptualis”) ma serve anche la conoscenza valutativa (chiamata cognitio aestimativa).

                In merito alla conoscenza valutativa/aestimativa, può accadere, soprattutto in alcuni ambiti, che si dia una coscienza incolpevolmente erronea, nel senso che gli interessati non pervengono a cogliere il valore delle norme a loro proposte, e questo può configurare una mancanza di piena avvertenza (al 301), e quindi gli atti “propri dei coniugi” che mettono in atto possono non essere peccato mortale.

                Se ti riferisci al loro “stato pubblico”, direi che:

                1) i bigotti braghettoni non hanno la possibilità di spiare nelle stanze dei divorziati risposati, perciò possono sempre ipocritamente scandalizzarsi del loro stato pubblico di “concubini, adulteri, fornicatori aggiungi-il-termine-che-più-ti-piace”;

                2) il loro “stato pubblico” non è più un problema dal 1983, anno in cui venne loro tolta la scomunica che vigeva nel vecchio diritto canonico del 1917, che cito di seguito “Can 2356. Bigami, idest qui, obstante coniugali vinculo, aliud matrimonium, etsi tantum civile, ut aiunt, attentaverint, sunt ipso facto infames; et si, spreta Ordinarii monitione, in illicito contubernio persistant, pro diversa reatus gravitate excommunicentur vel personali interdicto plectantur”.
                (CODEX IURIS CANONICI – 1917)

                Ergo il problema non è il loro “stato” ma i loro atti, che tuttavia possono essere solo un peccato veniale, se manca piena avvertenza e/o deliberato consenso.

                Questo afferma Al ed è dotrrinalmente ineccepibile, fino a prova contraria.

              • Vincent Vega ha detto:

                Dottrinalmente, non “dotrrinalmente”.

                Ad ogni modo io qui https://www.uccronline.it/2016/12/23/buon-natale-da-uccr-torneremo-il-2-gennaio-2017/#comment-181444 ho risposto ai dubia della “banda della cappamagna” e qui https://www.uccronline.it/2016/12/23/buon-natale-da-uccr-torneremo-il-2-gennaio-2017/#comment-181442 ho scritto di mio pugno cinque dubia per i Cardinali e/o chi sta dalla loro parte.

                Chi vuole rispondere ai Dubia che ho posto dottrina alla mano è benvenuto, allo stesso modo è benvenuto chi, dottrina alla mano, volesse contestare le mie risposte ai loro dubia.

                Io sono qui.

  • Sergio ha detto:

    Auguri a tutti

  • TREDICI ha detto:

    Buon Natale..
    Anche se da molto ho smesso di scrivere,molto spesso continuo a leggervi e mi fa comunque piacere sapervi di nuovo in pista…
    A presto allora….